Protezione Civile

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Per dare un'idea di cos'è la Protezione Civile, vale la pena di citare un passo normativo (Art 1, comma 1 della L.N. 225/92 [1]) che ha istituito il servizio nazionale della protezione civile. Essa recita:

“...il Servizio di Protezione Civile tutela l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi, ed altri eventi calamitosi.”

Da questo si deduce che la gestione dell’emergenza non è l’unico e neanche il principale compito di cui si occupa il moderno sistema di Protezione Civile.

Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze

Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

  • eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
  • eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
  • calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Compiti e attività della Protezione Civile

  • Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.
  • La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
  • La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
  • Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
  • Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
  • Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.

All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze:

  • le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
  • concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.
  • le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti.

Strutture operative

Le strutture operative di cui si avvale il sistema di Protezione Civile sono:

  • il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (VVF);
  • le Forze armate (FFAA);
  • le Forze di polizia (PS, CC, GdF e Polizia Locale);
  • il Corpo Forestale dello Stato (CFS);
  • i Servizi Tecnici Nazionali (Enel e Telecom);
  • i Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica (Università), l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e altre istituzioni di ricerca;
  • la Croce Rossa Italiana (CRI);
  • Le strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN);
  • le organizzazioni di volontariato (ONLUS di protezione civile)
  • il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.

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